Articolo 8 della Legge 362 dell’8.11.1991

Per opportuna conoscenza, a seguito di richieste pervenute da alcuni Ordini, si rammenta che, ai sensi dell’articolo 8, secondo comma della Legge 362 dell’8 novembre 1991, “Norme di riordino del Settore farmaceutico”, come modificato dal DDL concorrenza n. 124 del 4.8.2017, lo Statuto delle farmacie gestite in forma societaria ed ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, devono essere comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, nonché all’Assessore alla Sanità della competente Regione e Provincia Autonoma, all’Ordine provinciale dei farmacisti, e all’Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

 

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